Art. 2. 1. Le associazioni di volontariato, per fregiarsi dell'emblema rappresentativo di cui all'art. 1, devono essere inserite negli apposti elenchi o registri, regionali o nazionali, delle associazioni di volontariato di protezione civile, che prevedano quale requisito per l'iscrizione la verifica dell'idoneita' tecnico-operativa.