Art. 2.
    1.  Le  associazioni  di volontariato, per fregiarsi dell'emblema
rappresentativo  di  cui  all'art.  1,  devono  essere inserite negli
apposti elenchi o registri, regionali o nazionali, delle associazioni
di  volontariato  di protezione civile, che prevedano quale requisito
per l'iscrizione la verifica dell'idoneita' tecnico-operativa.