Art. 11.
                         Materiali sanitari
  Alla   ricezione,   custodia,  conservazione  e  distribuzione  dei
materiali  sanitari,  comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti
istituzionali  propri del Ministero della salute, si provvede a mezzo
del magazzino centrale del materiale profilattico che ha sede a Roma.
  Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  decreto  da  registrarsi  alla  Corte  dei conti, puo'
istituire   magazzini   periferici   per   la   conservazione   e  la
distribuzione   dei   materiali   sanitari,  fissandone  l'ambito  di
competenza  interregionale,  la  dotazione  organica  del personale e
l'ufficio   principale   circoscrizionale  dal  quale  immediatamente
dipende ciascun magazzino periferico.
  I  magazzini  sono  affidati  a  consegnatari, tenuti alla resa del
conto  giudiziale:  si osservano, al riguardo, le disposizioni recate
dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30   novembre  1979,  n.  718,  nonche'  quelle  della  legge  e  del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato.
  Ai   fini  della  gestione  amministrativo-contabile,  i  magazzini
dipendono  dalla  Direzione  generale dell'organizzazione, bilancio e
personale  del  Ministero  della  salute;  compete  a  tale Direzione
generale,  in  particolare,  il  coordinamento  delle attivita' e dei
servizi  dei  magazzini, la verifica di tutti gli atti riguardanti la
gestione  e  la conservazione dei materiali ivi custoditi, l'adozione
dei  provvedimenti  necessari ad assicurare l'efficienza mobiliare ed
immobiliare,   il   controllo   dello  stato  di  manutenzione  e  di
funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature.
  I  materiali  profilattici  che  sono  dichiarati  dalla competente
Direzione   generale  tecnica  non  piu'  rispondenti  alle  esigenze
d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validita', devono
essere  distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'art. 194
del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e'  autorizzato dal
Direttore  generale  dell'organizzazione,  bilancio  e  personale del
Ministero della salute.