Art. 13.
                       Lavori mediante cottimo
  L'affidamento  di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto
da  indagine  di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art.
78  del  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;  per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  20.000 euro, si puo'
procedere ad affidamento diretto.
  L'atto di cottimo deve indicare:
    a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
    b) i  prezzi  unitari  per  i  lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
    c) le condizioni di esecuzione;
    d) il termine di ultimazione dei lavori;
    e) le modalita' di pagamento;
    f) le  penalita'  in  caso di ritardo o inadempienze e il diritto
dell'amministrazione  di  risolvere  in  danno il contratto, mediante
semplice   denuncia,   per  inadempimento  del  cottimista  ai  sensi
dell'art.  120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999.
  Per  i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di
cottimo  si  perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera di
offerta  o  preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata
all'amministrazione,  mentre  per  importi  superiori viene stipulato
apposito  contratto  in  forma  pubblica  amministrativa  o  mediante
scrittura privata autenticata.
  Gli  affidamenti  tramite  cottimo  sono  soggetti  alle  forme  di
pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.