Art. 2.
                 Modalita' di esecuzione in economia
  L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire:
    a) in amministrazione diretta;
    b) a cottimo fiduciario.
  Sono  in  amministrazione  diretta  gli  interventi  effettuati con
materiali  e  mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale
proprio.
  Sono  a  cottimo  fiduciario  gli  interventi affidati ad imprese o
persone fisiche esterne all'amministrazione.
  I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una
spesa   complessiva   superiore   a   130.000  euro,  con  esclusione
dell'I.V.A.
  I  lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare
una  spesa  complessiva  superiore  a  50.000  euro,  con  esclusione
dell'I.V.A.
  I  lavori  affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una
spesa   complessiva   superiore   ai  200.000  euro,  con  esclusione
dell'I.V.A.
  Nessun  intervento  puo'  essere artificiosamente frazionato con lo
scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente provvedimento.