Art. 4.
                         Lavori in economia
  Sono  eseguiti  in economia, nel rispetto delle norme contenute nel
presente provvedimento, i seguenti lavori:
    a) lavori  di manutenzione e adattamento dei locali demaniali con
i  relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, adibiti ad uso
degli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero della salute, di
importo non superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;
    b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento dei locali con i
relativi  impianti,  infissi  ed  accessori  e  pertinenze,  presi in
locazione  ad  uso  degli  uffici centrali e periferici del Ministero
della  salute,  nei  casi  in  cui per legge o per contratto le spese
siano a carico del locatario, di importo non superiore a 50.000 euro,
con esclusione dell'I.V.A.;
    c) lavori    di    manutenzione,   riparazione,   adattamento   e
realizzazione  di  opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i relativi lavori
con  le  forme  e  le  procedure previste agli articoli 19 e 20 della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  nei  limiti d'importo stabiliti
nell'art. 2 del presente provvedimento;
    d) interventi  non programmabili in materia di sicurezza, nonche'
quelli  destinati  a  scongiurare  situazioni  di pericolo a persone,
animali  o  cose  a  danno  dell'igiene e della salute pubblica o del
patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,  nei  limiti d'importo
stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
    e) lavori  per  i  quali siano state esperite infruttuosamente le
procedure  di  gara  e  non possa esserne differita l'esecuzione, nei
limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
    f)  lavori  necessari per la compilazione di progetti, nei limiti
d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
    g) completamento  di opere o impianti a seguito della risoluzione
del  contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e'
necessita'  ed  urgenza  di completare i lavori, nei limiti d'importo
stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.