Art. 4. Lavori in economia Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori: a) lavori di manutenzione e adattamento dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, di importo non superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.; b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario, di importo non superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.; c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i relativi lavori con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; d) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; e) lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento; g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.