Art. 9. Ordinazione e liquidazione di beni e servizi L'acquisizione di beni e servizi puo' essere regolata da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera di ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. L'atto di ordinazione contiene almeno: a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.; c) la qualita', le modalita' e i termini di esecuzione; d) gli estremi contabili (capitolo); e) la forma di pagamento; f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti; g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore. Nel caso di lettera di ordinazione, l'assuntore deve esprimere, per iscritto, all'amministrazione la propria accettazione. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile del servizio. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora si tratti di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili. I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere. Gli uffici periferici provvedono al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con i fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.