Art. 9.
            Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
  L'acquisizione  di beni e servizi puo' essere regolata da scrittura
privata  semplice,  oppure  da apposita lettera di ordinazione con la
quale  il  responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e
dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti
dalla lettera d'invito.
  L'atto di ordinazione contiene almeno:
    a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
    b) la  quantita'  ed  il  prezzo  degli  stessi con l'indicazione
dell'I.V.A.;
    c) la qualita', le modalita' e i termini di esecuzione;
    d) gli estremi contabili (capitolo);
    e) la forma di pagamento;
    f)  le  penali  per  la ritardata o incompleta esecuzione nonche'
l'eventuale  richiamo  all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle
vigenti norme di legge e regolamenti;
    g) l'ufficio  referente  ed  eventuali altre indicazioni utili al
fornitore.
  Nel caso di lettera di ordinazione, l'assuntore deve esprimere, per
iscritto, all'amministrazione la propria accettazione.
  I  pagamenti  sono  disposti  entro  trenta  giorni  dalla data del
collaudo  o  dell'attestazione  di  regolare  esecuzione  ovvero,  se
successiva, dalla data di presentazione della fattura.
  Le  fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere
pagate  se  non  sono  munite del visto di liquidazione del dirigente
responsabile del servizio.
  I  documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in
originale  e  copia,  di  cui  uno  da  allegare al titolo di spesa e
l'altra  da  conservare  agli atti, e corredati, qualora si tratti di
acquisti,  della  prescritta  presa in carico o bolletta d'inventario
ovvero  muniti  della  dichiarazione  dell'avvenuta annotazione negli
appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
  I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento
delle  spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti.
Tuttavia,   qualora   le   esigenze   dei   servizi   e   l'interesse
dell'amministrazione  lo  richiedano,  potranno disporne il pagamento
sui fondi accreditati al cassiere.
  Gli uffici periferici provvedono al pagamento delle spese di cui al
presente  provvedimento  con  i  fondi  ad  essi accreditati mediante
aperture  di credito, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440, e dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.