Art. 4. Titoli di spesa per il pagamento di pensioni ed assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato Il pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato, effettuato tramite gli Istituti di credito corrispondenti del Tesoro o le rappresentanze diplomatiche o consolari e' disposto a cura dell'amministrazione ordinante con cadenza bimestrale nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato con titoli di spesa da estinguersi, con le modalita' previste dall'art. 1 del presente decreto, a favore degli Istituti di credito o delle rappresentanze diplomatiche o consolari. Questi ultimi effettuano il pagamento ai beneficiari, secondo le modalita' in vigore ed in base agli elenchi descrittivi e ai supporti informatici ad essi inviati dall'Amministrazione ordinante. Trascorsi tre mesi dalla scadenza delle rate, gli Istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono alla Banca d'Italia, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, gli importi non pagati con l'indicazione del bimestre a cui si riferiscono. Detti importi sono versati cumulativamente al Capo X, capitolo 2368 a cura della Banca d'Italia, la quale trasmette la relativa quietanza all'amministrazione ordinante. Contemporaneamente gli Istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono all'amministrazione ordinante gli elenchi descrittivi evidenziando in una apposita distinta le partite di spesa non pagate e l'importo totale restituito alla Banca d'Italia. Per il pagamento in euro in ambito UME delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato l'amministrazione ordinante puo' altresi' emettere un titolo per l'importo globale dei pagamenti da eseguire a carico di ciascun capitolo di spesa, indicando il primo dei beneficiari seguito dalla locuzione "ed altri". Tali titoli sono trasmessi anche per via informatica alla Banca d'Italia, con flusso separato rispetto ai pagamenti domestici. A fronte di ciascun titolo l'amministrazione ordinante invia all'amministrazione centrale della Banca d'Italia l'elenco dei creditori che dovra' riportare gli estremi di riferimento del titolo di spesa e indicare, oltre agli elementi previsti dall'art. 1: le generalita' dei beneficiari; il numero di iscrizione delle partite di spesa; il mese di esigibilita'. Gli importi non potuti accreditare ai conti correnti bancari o postali e quelli degli assegni bancari non potuti recapitare, sono versati cumulativamente al Capo X capitolo 2368 a cura della stessa Banca d'Italia la quale trasmette la relativa quietanza all'amministrazione ordinante con l'indicazione dei pagamenti a cui le somme si riferiscono.