Art. 4.
Titoli  di  spesa  per il pagamento di pensioni ed assegni vitalizi a
                   carico del bilancio dello Stato
  Il  pagamento  delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del
bilancio  dello  Stato,  effettuato  tramite  gli Istituti di credito
corrispondenti   del   Tesoro  o  le  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari  e'  disposto  a  cura  dell'amministrazione  ordinante con
cadenza  bimestrale nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato
con  titoli  di  spesa  da  estinguersi,  con  le  modalita' previste
dall'art.  1 del presente decreto, a favore degli Istituti di credito
o  delle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari.  Questi  ultimi
effettuano  il  pagamento  ai  beneficiari,  secondo  le modalita' in
vigore  ed in base agli elenchi descrittivi e ai supporti informatici
ad essi inviati dall'Amministrazione ordinante.
  Trascorsi  tre  mesi  dalla  scadenza  delle  rate, gli Istituti di
credito  o  le  rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono
alla Banca d'Italia, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, gli
importi   non   pagati  con  l'indicazione  del  bimestre  a  cui  si
riferiscono.  Detti  importi  sono versati cumulativamente al Capo X,
capitolo  2368  a  cura  della  Banca d'Italia, la quale trasmette la
relativa quietanza all'amministrazione ordinante.
  Contemporaneamente  gli  Istituti  di  credito  o le rappresentanze
diplomatiche  o consolari restituiscono all'amministrazione ordinante
gli  elenchi  descrittivi  evidenziando  in  una apposita distinta le
partite  di spesa non pagate e l'importo totale restituito alla Banca
d'Italia.
  Per  il  pagamento  in  euro  in  ambito UME delle pensioni e degli
assegni  vitalizi a carico del bilancio dello Stato l'amministrazione
ordinante  puo' altresi' emettere un titolo per l'importo globale dei
pagamenti  da  eseguire  a  carico  di  ciascun  capitolo  di  spesa,
indicando  il  primo  dei  beneficiari  seguito  dalla  locuzione "ed
altri".  Tali  titoli  sono  trasmessi anche per via informatica alla
Banca  d'Italia, con flusso separato rispetto ai pagamenti domestici.
A   fronte   di  ciascun  titolo  l'amministrazione  ordinante  invia
all'amministrazione   centrale  della  Banca  d'Italia  l'elenco  dei
creditori  che dovra' riportare gli estremi di riferimento del titolo
di spesa e indicare, oltre agli elementi previsti dall'art. 1:
    le generalita' dei beneficiari;
    il numero di iscrizione delle partite di spesa;
    il mese di esigibilita'.
  Gli  importi  non  potuti  accreditare  ai conti correnti bancari o
postali  e  quelli  degli assegni bancari non potuti recapitare, sono
versati  cumulativamente  al Capo X capitolo 2368 a cura della stessa
Banca   d'Italia   la   quale   trasmette   la   relativa   quietanza
all'amministrazione  ordinante  con l'indicazione dei pagamenti a cui
le somme si riferiscono.