Art. 7.
                  Pagamenti non andati a buon fine
  Nel  caso  di  importi  non  potuti  accreditare  ai conti correnti
bancari  o  postali, ovvero di assegni bancari non potuti recapitare,
con  esclusione di quelli relativi ai titoli di spesa di cui all'art.
4, la Banca d'Italia versa le somme:
    sul  conto  corrente acceso presso la Tesoreria centrale a favore
del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  - IGEPA
(Ispettorato    generale    per    la    finanza    delle   pubbliche
amministrazioni),  ai  sensi dell'art. 544-bis delle IGST (Istruzioni
generali sui servizi del Tesoro), nel caso di mandati informatici;
    sulle  contabilita' speciali sulle quali furono tratti i relativi
titoli  di  spesa, ove il pagamento sia stato disposto con ordinativi
di contabilita' speciale.
  Negli  altri  casi  vengono costituiti depositi provvisori ai sensi
dell'art. 544 delle IGST.
  Nel  caso  di  titoli  di cui agli articoli 2 e 3 le quote stornate
vengono contabilizzate con singoli documenti di entrata inviati dalla
Banca d'Italia alle amministrazioni interessate.