(all. 1 - art. 1)
      DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA IGP
                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    L'indicazione  geografica  protetta  "Peperone  di Carmagnola" e'
riservata  ai peperoni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    I  peperoni  ad  indicazione  geografica  protetta  "Peperone  di
Carmagnola"   devono   rispondere   alle   seguenti   caratteristiche
morfologiche   riconducibili   alle   quattro  tipologie  di  seguito
riportate:
      tipo "quadrato";
      tipo "lungo o corno di bue";
      tipo "trottola";
      tipo "tumaticot".
    Tipo morfologico quadrato:
      forma quadrata a tre o quattro punte;
      larghezza non inferiore ad 1/3 dell'altezza;
      maturazione di almeno 1/3 della bacca;
      sapore dolce;
      colore giallo o rosso, ottimo contrasto con il verde;
      spessore del pericarpo minimo di 4 mm;
      peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g.
    Tipo morfologico lungo o corno di bue:
      forma conica molto allungata, con 3-4 lobi;
      forma   regolare   dei   frutti,   con  superficie  leggermente
scanalata;
      apice estroflesso;
      attaccatura del picciolo leggermente infossata;
      lunghezza superiore a 20 cm;
      maturazione di almeno 1/3 della bacca;
      sapore dolce;
      colore giallo o rosso;
      spessore pericarpo minimo di 4 mm;
      polpa compatta, adatta alla conservazione;
      colore molto stabile nei liquidi di conserva;
      peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g.
    Tipo morfologico trottola:
      forma a trottola, con punta leggermente estroflessa o con punta
troncata;
      maturazione di almeno 1/3 della bacca;
      sapore dolce;
      colore giallo o rosso;
      spessore pericarpo minimo di 4 mm;
      peso unitario della bacca non inferiore ai 250 g.
    Tipo morfologico tumaticot:
      forma tondeggiante schiacciata ai due poli;
      maturazione di almeno 1/3 della bacca;
      sapore dolce;
      colore giallo o rosso;
      spessore pericarpo minimo di 5 mm;
      peso unitario della bacca non inferiore ai 150 g.
                               Art. 3.
                  Delimitazione area di produzione
    L'area  di produzione del "Peperone di Carmagnola" e' individuata
nei seguenti ventisei Comuni della provincia di Torino:
      Candiolo, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte,
Cercenasco,  Chieri,  Isolabella,  La Loggia, Lombriasco, Moncalieri,
Nichelino,  Osasio,  Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo,
Riva   presso   Chieri,   Santena,   Scalenghe,  Trofarello,  Vigone,
Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo e Virle,
e nei seguenti dieci Comuni della provincia di Cuneo:
        Bra, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Ceresole
d'Alba, Faule, Murello, Polonghera, Racconigi e Sommariva del Bosco.
                               Art. 4.
                        Origine del prodotto
    Fin  dalla  sua  introduzione  risalente a circa un secolo fa, la
coltura  intensiva  del peperone nell'area circostante Carmagnola, ha
riscontrato  un  grandissimo interesse tra gli operatori agricoli, in
quanto   le   ottime   rese   assicurate   dalle   ideali  condizioni
pedoclimatiche  dell'area,  hanno  garantito  buoni  redditi.  Se  si
considera  poi  che la gran parte della popolazione attiva era dedita
all'attivita'  agricola,  e'  facile  intuire  quanto il peperone sia
diventato importante per l'economia locale. Per forza di cose, con il
tempo,  l'interesse  per  il  peperone  e' diventato parte integrante
della  cultura locale. L'acquisizione di formazione ed esperienza nel
settore  specifico da parte degli operatori agricoli ha fatto si' che
il  peperone  entrasse come protagonista nella storia e nella vita di
tutti  i  giorni  a  Carmagnola.  Per  preservare  tale patrimonio, e
garantire  al  consumatore  i  requisiti  del  prodotto  fissati  nel
presente  disciplinare,  dovra' essere posto in essere un sistema per
la  tracciabilita' delle fasi di produzione ed il relativo controllo.
Al riguardo i produttori di peperoni e le particelle catastali su cui
avviene  la  coltivazione,  verranno  iscritti  in  appositi  elenchi
gestiti  dall'organismo  di controllo di cui al successivo art. 7. Lo
stesso  organismo, operera' i controlli definiti in un apposito piano
approvato  preventivamente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali.
                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
    Epoca  di  semina:  la semina viene effettuata dall'ultima decade
di dicembre   alla   fine   di marzo.   Per  la  semina,  utilizzando
esclusivamente  seme  delle  quattro tipologie descritte nell'art. 2,
vengono seguite due procedure in ambiente forzato:
      1)  secondo  il  metodo  tradizionale: semina su "letto caldo";
allo  stadio  di  4-6 foglie le piante vengono ripicchettate in piena
terra  sotto  tunnel  (serra  fredda)  nella prima decade di aprile e
successivamente poste a dimora nella prima decade di maggio;
      2)  semina  in  vivaio  di  sementi  di provenienza aziendale e
successive cure colturali fino al momento della messa a dimora.
    Trapianto:  le piante dopo la procedura 1 o 2 vengono trapiantate
a  file  sotto  i  tunnel  a partire dalla prima decade di marzo e in
pieno  campo  a partire dalla prima decade di maggio, a fila singola.
E' esclusa la coltivazione fuori suolo.
    A inizio allegagione le piante vengono tutorate.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    Il  Peperone di Carmagnola viene coltivato in una delle aree piu'
fertili  del  Piemonte,  con  superfici da pianeggiante a leggermente
ondulate  caratterizzate  da suoli profondi, ben drenati e facilmente
lavorabili  di  medio impasto. Il clima continentale, contraddistinto
da estati molto calde a precipitazioni contenute risulta estremamente
favorevole alla coltivazione del peperone.
    Il  forte  legame  con  la  cultura  locale  viene manifestata da
attivita' che vanno oltre la pura e semplice pratica agronomica.
    Ne  sono testimonianza, le manifestazioni, le fiere, l'arte e gli
aneddoti spesso incentrati sul peperone, per non parlare della cucina
locale che si caratterizza fortemente per la presenza quasi ossessiva
di questo ortaggio.
    Il  presente  disciplinare  ha  il compito di tutelare oltre alla
denominazione   geografica,   anche  l'aspetto  culturale  legato  al
peperone,  per evitare che l'evoluzione rapidissima dei costumi possa
lacerare   questa   grande   tradizione,   elemento   che  distingue,
caratterizza  ed  identifica  la  popolazione  dell'area  circostante
Carmagnola.
                               Art. 7.
                       Organismo di controllo
    Le  verifiche  di  rispondenza del prodotto alle disposizioni del
disciplinare  verranno  svolte  da un organismo di controllo conforme
alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
                               Art. 8.
        Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura
    La  commercializzazione  del  Peperone  di Carmagnola, allo stato
fresco  dovra'  avvenire  in  idonei  contenitori  sui quali dovranno
essere  indicate  le  diciture,  a  caratteri almeno doppi rispetto a
quelli  di  altre iscrizioni, "Peperone di Carmagnola" e "Indicazione
geografica  protetta",  oltre  agli  estremi previsti dalle normative
vigenti in materia di identificazione del prodotto.
    E' autorizzato l'uso del logo identificativo specifico ed univoco
del  "Peperone  di  Carmagnola"  di  cui  al  successivo  art. 10, da
utilizzarsi  in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica
protetta.  Tale  logo  dovra' essere apposto sui contenitori previsti
dal presente disciplinare o direttamente sul prodotto stesso.
    E'   consentito   tuttavia  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a marchi privati e nomi di fattorie o localita' dai quali
effettivamente provengano i peperoni, purche' non abbiano significato
laudativo.
                               Art. 9.
Utilizzo  della  denominazione  geografica  protetta  per  i prodotti
                              derivati
    I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la IGP "Peperone
di  Carmagnola",  anche  a  seguito  di processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti il riferimento alla detta denominazione a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
iscritti   in   apposito   registro,   attivato,   tenuto  aggiornato
dall'organismo autorizzato dal Ministero e dallo stesso controllati.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta
consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e'
trasformato o elaborato.
                              Art. 10.
                                Logo
    Il   logo  allegato  e'  costituito  da  una  macchia  rossa  che
simboleggia il cuore del peperone con in cima uno sberleffo di colore
verde  che  conferisce  movimento  e  che  nella realta' raffigura il
picciolo  della  bacca.  Il  disegno  e'  leggermente inclinato verso
destra per dare maggior dinamismo alla raffigurazione simbolica.
    Colori: pantone rosso 185-c; verde 355-c.

           ---->  Vedere Logo a pag. 31 della G.U.  <----