(all. 2 - art. 1)
                                                        Allegato n. 1
Divieti  e  limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione
Europea
1. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI RELATIVI AD ALCUNI SETTORI
SIDERURGIA
Per le seguenti classi di investimenti nel settore siderurgico, cosi'
come  di  seguito  definito  ai  sensi  dell'Allegato  B  della nuova
disciplina  multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi
progetti  di  investimento,  e'  fatto  divieto  di  concedere  aiuti
all'investimento,       indipendentemente       dalle      dimensioni
dell'investimento stesso.
Classificazione ISTAT '91:
27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la
classe):
ghise  gregge;  ferroleghe;  prodotti  ferrosi ottenuti per riduzione
diretta  di minerale ferroso e altri prodotti ferrosi spugnosi; ferro
ed  acciai  non legati; semiprodotti di ferro o di acciai non legati;
prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati; vergella di
ferro  o di acciai non legati; barre di ferro o di acciai non legati;
profilati  di  ferro  o  di  acciai  non legati; acciai inossidabili;
prodotti  laminati  piatti  di acciai inossidabili; vergella, barre e
profilati  di  acciai inossidabili; prodotti laminati piatti di altri
acciai  legati;  vergella,  barre e profilati di altri acciai legati;
palancole; rotaie e traverse.
27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria)
27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili"
(limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)
Per  i  settori  di  seguito  elencati  la disciplina riportata avra'
valore  fino  al  31  dicembre  2003;  a  partire  dal 1 gennaio 2004
entrera'  in  vigore  l'elenco  dei settori colpiti da gravi problemi
strutturali come definito dalla Commissione Europea.
FIBRE SINTETICHE
Sono  vietati gli aiuti all'investimento nel settore in oggetto, come
di  seguito  definito ai sensi dell'Allegato D della nuova disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento.
Classificazione ISTAT '91:
24.70  "Fabbricazione  di  fibre  sintetiche e artificiali" (tutta la
classe)
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
Relativamente al settore automobilistico, come di seguito definito ai
sensi  dell'Allegato  C  della  citata  disciplina  comunitaria,  per
progetti  che  comportino spese ammissibili superiori a 50 milioni di
Euro  o  aiuti  superiori  a  5 milioni di EURO in ESL nell'ambito di
regimi autorizzati, saranno ammesse esclusivamente intensita' massime
di aiuto pari al 30% del corrispondente massimale d'aiuto regionale.
Classificazione ISTAT '91:
34.10 "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a
- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone
-   fabbricazione   di   autoveicoli   per  il  trasporto  di  merci:
limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali
-  fabbricazione  di  telai  muniti  di motori per gli autoveicoli di
questa classe
- fabbricazione di autobus, filobus
- fabbricazione di motori per autoveicoli
34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di
rimorchi e semirimorchi"
- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli
34.30  "Fabbricazione  di  parti e di accessori per autoveicoli e per
loro motori"
-   fabbricazione   di  varie  parti  e  accessori  per  autoveicoli:
fabbricazione   di   freni,   cambi   di   velocita',   assi,  ruote,
ammortizzatori  di  sospensione,  radiatori,  silenziatori,  tubi  di
scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo
-  fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli:
cinture di sicurezza, portiere, paraurti
CANTIERISTICA NAVALE
Per le seguenti categorie:
Classificazione ISTAT '91:
35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a
-  costruzione  di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto
di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
-  costruzione  di  navi  a scafo metallico adibite all'esecuzione di
servizi  specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno
100 tsl
-  costruzione  di  pescherecci  a  scafo metallico di almeno 100 tsl
(solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea)
-  costruzione  di  rimorchiatori  a  scafo metallico con potenza non
inferiore a 365 KW
35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali"
- trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto
35.11.1,  di  almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori
che  comportano  una  modifica  radicale  del  piano di carico, dello
scafo,   del  sistema  di  propulsione  o  delle  infrastrutture  per
l'accoglienza dei passeggeri
-  riparazione  o  revisione  di  navi  a  scafo  metallico di cui al
precedente punto 35.11.1
sono  ammessi,  sia alle risorse nazionali che a quelle eventualmente
cofinanziate  e  previa  notifica,  solo  programmi  di  investimento
riguardanti:
*  l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi
ad  una  ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo
di aumentarne la produttivita' purche':
-  nelle  regioni  che  soddisfano  i  criteri  per  l'opzione di cui
all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata
dalla  Commissione  per  ciascuno  Stato membro per la concessione di
aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non
superi il 22,5% ESN,
-  nelle  regioni  che  soddisfano  i  criteri  per  l'opzione di cui
all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata
dalla  Commissione  per  ciascuno  Stato membro per la concessione di
aiuti  di  Stato  a  finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non
superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato
a finalita' regionale, se questo e' inferiore,
-   riguardino   esclusivamente   spese   ammissibili  in  base  agli
orientamenti  comunitari  in  vigore sugli aiuti di Stato a finalita'
regionale
*  l'innovazione  di  cantieri  di  costruzione  esistenti,  fino  ad
un'intensita'  massima di aiuto del 10% lordo, purche' siano connessi
all'applicazione  industriale  di  prodotti e processi innovativi che
siano   effettivamente   e   sostanzialmente  nuovi,  che  non  siano
correntemente  utilizzati  da altri operatori del settore all'interno
dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico
o industriale, a condizione che:
-  gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e
le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla
parte innovativa del progetto,
-  il  loro  importo  e  la  loro intensita' siano limitati al minimo
indispensabile  tenendo  conto  del  grado  di  rischio  associato al
progetto.
L'impresa   interessata   deve  adeguatamente  indicare  nella  parte
descrittiva  della  scheda  tecnica,  e,  se del caso, documentare la
sussistenza   delle   suddette   condizioni.   La  concessione  delle
agevolazioni  e'  in ogni caso subordinata alla notifica della stessa
alla  Commissione  U.E.  ed all'approvazione da parte di quest'ultima
(ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1540 del 29.6.1998 -
G.U.C.E. L202 del 18.7.98).