Allegato n. 1 Divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea 1. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI RELATIVI AD ALCUNI SETTORI SIDERURGIA Per le seguenti classi di investimenti nel settore siderurgico, cosi' come di seguito definito ai sensi dell'Allegato B della nuova disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, e' fatto divieto di concedere aiuti all'investimento, indipendentemente dalle dimensioni dell'investimento stesso. Classificazione ISTAT '91: 27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe): ghise gregge; ferroleghe; prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale ferroso e altri prodotti ferrosi spugnosi; ferro ed acciai non legati; semiprodotti di ferro o di acciai non legati; prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati; vergella di ferro o di acciai non legati; barre di ferro o di acciai non legati; profilati di ferro o di acciai non legati; acciai inossidabili; prodotti laminati piatti di acciai inossidabili; vergella, barre e profilati di acciai inossidabili; prodotti laminati piatti di altri acciai legati; vergella, barre e profilati di altri acciai legati; palancole; rotaie e traverse. 27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria) 27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm) Per i settori di seguito elencati la disciplina riportata avra' valore fino al 31 dicembre 2003; a partire dal 1 gennaio 2004 entrera' in vigore l'elenco dei settori colpiti da gravi problemi strutturali come definito dalla Commissione Europea. FIBRE SINTETICHE Sono vietati gli aiuti all'investimento nel settore in oggetto, come di seguito definito ai sensi dell'Allegato D della nuova disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento. Classificazione ISTAT '91: 24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe) INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA Relativamente al settore automobilistico, come di seguito definito ai sensi dell'Allegato C della citata disciplina comunitaria, per progetti che comportino spese ammissibili superiori a 50 milioni di Euro o aiuti superiori a 5 milioni di EURO in ESL nell'ambito di regimi autorizzati, saranno ammesse esclusivamente intensita' massime di aiuto pari al 30% del corrispondente massimale d'aiuto regionale. Classificazione ISTAT '91: 34.10 "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a - fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone - fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali - fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe - fabbricazione di autobus, filobus - fabbricazione di motori per autoveicoli 34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi" - fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli 34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori" - fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo - fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti CANTIERISTICA NAVALE Per le seguenti categorie: Classificazione ISTAT '91: 35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea) - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW 35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali" - trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri - riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1 sono ammessi, sia alle risorse nazionali che a quelle eventualmente cofinanziate e previa notifica, solo programmi di investimento riguardanti: * l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttivita' purche': - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 22,5% ESN, - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalita' regionale, l'intensita' dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalita' regionale, se questo e' inferiore, - riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalita' regionale * l'innovazione di cantieri di costruzione esistenti, fino ad un'intensita' massima di aiuto del 10% lordo, purche' siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, che non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che: - gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto, - il loro importo e la loro intensita' siano limitati al minimo indispensabile tenendo conto del grado di rischio associato al progetto. L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella parte descrittiva della scheda tecnica, e, se del caso, documentare la sussistenza delle suddette condizioni. La concessione delle agevolazioni e' in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1540 del 29.6.1998 - G.U.C.E. L202 del 18.7.98).