Art. 3. 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Baia, in particolare, persegue: a) la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata; b) la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', la disciplina delle attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potra' prevedere che le predette attivita' vengano svolte prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area.