Art. 3.
  1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 114, comma 10, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  il  Parco  sommerso di Baia, in
particolare, persegue:
    a) la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;
    b) la    valorizzazione,    anche   per   finalita'   sociali   e
occupazionali,  delle  risorse  ambientali, storiche, archeologiche e
culturali della zona;
    c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia
e  della  biologia  degli ambienti marini e costieri e del patrimonio
archeologico sommerso dell'area;
    d) l'effettuazione  di  programmi  di  carattere educativo per il
miglioramento  della  cultura generale nel campo dell'ecologia, della
biologia marina e dell'archeologia;
    e) la  realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica
nei  settori  dell'ecologia,  della  biologia  marina,  della  tutela
ambientale  e  dell'archeologia  al  fine di assicurare la conoscenza
sistematica dell'area;
    f) la  promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con
le  rilevanze  storico-naturalistico-paesaggistiche  dell'area, anche
privilegiando    attivita'   tradizionali   locali   gia'   presenti.
Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con
le  predette  finalita',  la disciplina delle attivita' relative alla
canalizzazione  dei  flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi
di  trasporto  collettivi, potra' prevedere che le predette attivita'
vengano  svolte prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese
avente sede nei comuni ricadenti nell'area.