Art. 4. 1. All'interno del Parco sommerso di Baia, come individuato e delimitato all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivita' che modifichino lo stato dei luoghi e che possano compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente e/o dei beni archeologici oggetto della protezione, nonche' le finalita' istitutive del Parco medesimo, ai sensi dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, sono vietate: a) l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali; b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi; d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; e) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area. 2. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare antistante punta Epitaffio, cosi' come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti: ===================================================================== Punto | Latitudine | Longitudine ===================================================================== E 1 | 40° 49'.49 N | 014° 04'.70 E F | 40° 49'.24 N | 014° 05'.05 E G | 40° 49'.20 N | 014° 04'.60 E H 1 | 40° 49'.40 N | 014° 04'.53 E 3. Nella zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, e' vietato: a) la balneazione; b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e b); c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e c); d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a); e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a); f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera d); g) la pesca subacquea. 4. Nella zona A e', invece consentito: a) la navigazione e la sosta alle unita' navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalita' e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore; b) le visite guidate subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici; c) le visite a mezzo di unita' navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate dall'ente gestore, di cui all'art. 5 del presente decreto; d) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui all'art. 5 del presente decreto. 5. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona B di riserva generale comprende il tratto di mare antistante la costa compresa tra il molo del lido di Augusto e il pennello a terra di Lido Montenuovo, cosi' come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti: ===================================================================== Punto | Latitudine | Longitudine ===================================================================== A 1 | 40° 49'.91 N | 014° 05'.94 E B | 40° 49'.60 N | 014° 05'.94 E C | 40° 49'.60 N | 014° 05'.62 E D 1 | 40° 49'.91 N | 014° 05'.62 E 6. Nella zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati: a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 7, lettere b) e c); b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a); c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a); d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera d), del presente articolo; e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, e successivo comma 7, lettera e) del presente articolo; f) la pesca subacquea. 7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono invece, consentiti: a) la balneazione e le immersioni in apnea; b) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, comunque a velocita' non superiore a cinque nodi, nonche' la navigazione a remi; c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi, autorizzata e disciplinata dall'ente gestore di cui al successivo art. 5; d) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; e) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui al successivo art. 5. 8. Nell'ambito del Parco sommerso di Baia, individuato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro del Parco sommerso, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art. 2. 9. Nella zona C, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati: a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 7 del presente articolo; b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 10, lettera a); c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a), e dal successivo comma 10, lettera b); d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 7, lettera d), del presente articolo; e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4 lettera d) e 7 lettera e) del presente articolo; f) la pesca subacquea. 10. Nella zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti: a) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; b) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore di cui al successivo art. 5, in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti.