Art. 4.
  1.  All'interno  del  Parco  sommerso  di  Baia, come individuato e
delimitato   all'art.   2,   sono   vietate,   fatto   salvo   quanto
esplicitamente  consentito  dal  presente  articolo circa i regimi di
tutela  all'interno  delle diverse zone, le attivita' che modifichino
lo  stato  dei  luoghi  e  che  possano compromettere la tutela delle
caratteristiche dell'ambiente e/o dei beni archeologici oggetto della
protezione,  nonche'  le  finalita' istitutive del Parco medesimo, ai
sensi  dell'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare, sono vietate:
    a) l'asportazione,  la  manomissione  ed  il danneggiamento anche
parziale  dei  reperti  archeologici  e  di  formazioni  geologiche e
minerali;
    b) la  caccia,  la  cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in
genere,   qualunque   attivita'   che  possa  costituire  pericolo  o
turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee;
    c) l'alterazione   con  qualunque  mezzo,  diretta  o  indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua,  la  discarica  di rifiuti solidi o liquidi e, in genere,
l'immissione  di  scarichi  non  in  regola  con  le piu' restrittive
prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare,
anche  transitoriamente,  le caratteristiche dell'ambiente marino e/o
dei reperti archeologici sommersi;
    d) l'introduzione   di  armi,  esplosivi  e  di  qualsiasi  mezzo
distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
    e) le  attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o
turbativa  alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da
attuarsi nell'area.
  2.  Nell'ambito  del  Parco  sommerso di Baia, individuato ai sensi
dell'art.  2  del  presente  decreto,  la zona A di riserva integrale
comprende  il  tratto  di mare antistante punta Epitaffio, cosi' come
riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato
dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
      Punto       |       Latitudine       |       Longitudine
=====================================================================
        E 1       |      40° 49'.49 N      |      014° 04'.70 E
         F        |      40° 49'.24 N      |      014° 05'.05 E
         G        |      40° 49'.20 N      |      014° 04'.60 E
        H 1       |      40° 49'.40 N      |      014° 04'.53 E

  3.  Nella  zona  A, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente
articolo, e' vietato:
    a) la balneazione;
    b) le  immersioni  subacquee  con o senza apparecchi respiratori,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e b);
    c) la  navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e
natanti  di  qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4, lettere a) e c);
    d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
4, lettera a);
    e) l'ormeggio,  fatto  salvo quanto previsto dal successivo comma
4, lettera a);
    f) la   pesca   professionale  e  sportiva  con  qualunque  mezzo
esercitata,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  successivo comma 4,
lettera d);
    g) la pesca subacquea.
  4. Nella zona A e', invece consentito:
    a) la  navigazione  e la sosta alle unita' navali di servizio con
compiti  di  sorveglianza  e  soccorso  e  a  quelle  di  appoggio ai
programmi  di  ricerca  scientifica  per  le  finalita'  e con i modi
esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore;
    b) le  visite  guidate  subacquee  autorizzate,  contingentate  e
disciplinate   dall'ente   gestore  di  cui  al  successivo  art.  5,
compatibilmente  con  le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti
archeologici;
    c) le  visite  a  mezzo  di unita' navali aventi un pescaggio non
superiore  a  2,50  mt,  specificamente  autorizzate, contingentate e
disciplinate  dall'ente  gestore,  di  cui  all'art.  5  del presente
decreto;
    d) la  pesca  sportiva  con  lenza  o canna da terra riservata ai
residenti  nei  comuni  ricadenti  nel  Parco  sommerso, autorizzata,
contingentata  e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'ente
gestore di cui all'art. 5 del presente decreto.
  5.  Nell'ambito  del  Parco  sommerso di Baia, individuato ai sensi
dell'art.  2  del  presente  decreto,  la  zona B di riserva generale
comprende  il tratto di mare antistante la costa compresa tra il molo
del  lido  di Augusto e il pennello a terra di Lido Montenuovo, cosi'
come  riportato  nella  cartografia  allegata  al  presente decreto e
delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

=====================================================================
      Punto       |       Latitudine       |       Longitudine
=====================================================================
        A 1       |      40° 49'.91 N      |      014° 05'.94 E
         B        |      40° 49'.60 N      |      014° 05'.94 E
         C        |      40° 49'.60 N      |      014° 05'.62 E
        D 1       |      40° 49'.91 N      |      014° 05'.62 E

  6.  Nella  zona  B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente
articolo, sono vietati:
    a) la   navigazione  libera,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
precedente  comma 4, lettera a), e dal successivo comma 7, lettere b)
e c);
    b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma
4, lettera a);
    c) l'ormeggio,  fatto  salvo quanto previsto dal precedente comma
4, lettera a);
    d) la  pesca  professionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo comma 7, lettera d), del presente articolo;
    e) la  pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal precedente
comma 4, e successivo comma 7, lettera e) del presente articolo;
    f) la pesca subacquea.
  7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del
presente articolo, sono invece, consentiti:
    a) la balneazione e le immersioni in apnea;
    b) la  navigazione  a  motore  ai  natanti  e  imbarcazioni, come
definiti  ai  sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e
disciplinata dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, comunque
a  velocita'  non  superiore  a cinque nodi, nonche' la navigazione a
remi;
    c) la   navigazione  a  motore  per  le  visite  e  il  trasporto
collettivi,  autorizzata  e  disciplinata dall'ente gestore di cui al
successivo art. 5;
    d) l'esercizio  della  pesca professionale, nei modi e nei luoghi
disciplinati  dall'ente gestore, di cui al successivo art. 5, con gli
attrezzi  della  piccola  pesca previsti dall'art. 19 del decreto del
Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali, 26 luglio
1995,   e   con   gli   altri   attrezzi  selettivi  di  uso  locale,
compatibilmente  alle  esigenze  di  tutela  dell'area,  riservata ai
pescatori residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, nonche' alle cooperative
di  pescatori  costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250,
aventi  sede  legale  nei detti comuni alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  e  loro  soci  inseriti  alla stessa data nel
registro di ciascuna cooperativa;
    e) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei
comuni  ricadenti  nel  Parco  sommerso, autorizzata, contingentata e
disciplinata,  anche  nei modi e nei luoghi, dall'ente gestore di cui
al successivo art. 5.
  8.  Nell'ambito  del  Parco  sommerso di Baia, individuato ai sensi
dell'art.  2  del  presente  decreto,  la  zona C di riserva parziale
comprende  il  residuo  tratto  di mare all'interno del perimetro del
Parco  sommerso,  riportato  nella  cartografia  allegata al presente
decreto, come delimitato al precedente art. 2.
  9.  Nella  zona  C, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente
articolo, sono vietati:
    a) la   navigazione  libera,  fatto  salvo  quanto  previsto  dai
precedenti commi 4 e 7 del presente articolo;
    b) l'ancoraggio   libero,   fatto   salvo   quanto  previsto  dal
precedente  comma  4,  lettera a), e dal successivo comma 10, lettera
a);
    c) l'ormeggio  libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente
comma 4, lettera a), e dal successivo comma 10, lettera b);
    d) la  pesca  professionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
precedente comma 7, lettera d), del presente articolo;
    e) la  pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dai precedenti
commi 4 lettera d) e 7 lettera e) del presente articolo;
    f) la pesca subacquea.
  10.  Nella  zona  C,  oltre  a  quanto  indicato ai commi 4 e 7 del
presente articolo, sono consentiti:
    a) l'ancoraggio  come  disciplinato  dall'ente  gestore di cui al
successivo art. 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente
con l'esigenza di tutela dei fondali;
    b) l'ormeggio  come  disciplinato  dall'ente  gestore  di  cui al
successivo  art.  5,  in zone individuate e opportunamente attrezzate
con gavitelli e ormeggi predisposti.