Art. 2.
    1.  In  relazione  alle  unita'  in  allegato  A,  il  50%  dello
stanziamento previsto dalla citata legge n. 134 del 2002 e' destinato
alla  copertura delle misure per gli equipaggi e il restante 50% alla
copertura delle misure per i proprietari.
    2. L'importo destinato alle misure per gli equipaggi e' ripartito
in quote individuali di euro 7.500,00 per ciascun marittimo imbarcato
sulle  unita'  di  cui  all'allegato  A  alla data del 22 luglio 2001
ovvero  imbarcati  nel  corso dell'ultima campagna di pesca del pesce
spada con reti da posta derivanti.
    3.  Nel  caso in cui risulta cambiato il proprietario dell'unita'
da  pesca  in  data successiva al 31 dicembre 2001, ferma restando la
misura  per  il relativo equipaggio, non e' corrisposta alcuna misura
ne' al proprietario precedente ne' al subentrante.