Art. 3.
    1.  Ai  proprietari delle unita' indicate nell'allegato A, previo
esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Autorita' competente di
cui all'art. 4, e' erogato la corrispondente misura ivi indicata.
    2.  L'importo  della  misura  spettante  ai proprietari di cui al
comma  1  e' commisurato allo sforzo di pesca, espresso in tonnellate
di stazza lorda, e ponderato, in misura inversamente proporzionale al
numero  dei  sistemi  di  pesca,  in  base  ai  coefficienti indicati
nell'allegato A.
    3.   Alle   unita'   indicate   nell'allegato  B,  che  rimangono
autorizzate    ad    un   solo   sistema   a   seguito   del   ritiro
dell'autorizzazione   delle  reti  da  posta  derivanti,  oltre  alla
applicazione  delle  misure  per i proprietari e per l'equipaggio, e'
altresi'  consentita  l'aggiunta di un sistema di pesca a scelta, con
le  modalita'  di  cui all'art. 4, comma 2, tra "attrezzi da posta" e
"lenze",  come  definiti  dall'art.  11  del  decreto ministeriale 26
luglio 1995, ovvero "circuizione per piccoli pelagici", come definita
dal decreto ministeriale 22 novembre 1996.
    4.  Le  imprese  di pesca delle unita' autorizzate alla pesca con
reti  da posta derivanti, che intendono cessare l'attivita' di pesca,
possono  usufruire  della  priorita'  al  contributo per la misura di
arresto  definitivo di cui alla circolare n. 230319 del 5 luglio 2002
in premessa citata.