Art. 3. 1. Ai proprietari delle unita' indicate nell'allegato A, previo esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Autorita' competente di cui all'art. 4, e' erogato la corrispondente misura ivi indicata. 2. L'importo della misura spettante ai proprietari di cui al comma 1 e' commisurato allo sforzo di pesca, espresso in tonnellate di stazza lorda, e ponderato, in misura inversamente proporzionale al numero dei sistemi di pesca, in base ai coefficienti indicati nell'allegato A. 3. Alle unita' indicate nell'allegato B, che rimangono autorizzate ad un solo sistema a seguito del ritiro dell'autorizzazione delle reti da posta derivanti, oltre alla applicazione delle misure per i proprietari e per l'equipaggio, e' altresi' consentita l'aggiunta di un sistema di pesca a scelta, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, tra "attrezzi da posta" e "lenze", come definiti dall'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero "circuizione per piccoli pelagici", come definita dal decreto ministeriale 22 novembre 1996. 4. Le imprese di pesca delle unita' autorizzate alla pesca con reti da posta derivanti, che intendono cessare l'attivita' di pesca, possono usufruire della priorita' al contributo per la misura di arresto definitivo di cui alla circolare n. 230319 del 5 luglio 2002 in premessa citata.