Art. 4.
    1.  L'Autorita' marittima dell'Ufficio di iscrizione delle unita'
indicate  nell'allegato  A provvede, entro trenta giorni dall'entrata
in  vigore  del presente decreto, al ritiro delle relative licenze di
pesca ed al contestuale rilascio di un'autorizzazione provvisoria per
l'uso  dei  sistemi  gia'  autorizzati  sulla  licenza  ritirata,  ad
esclusione delle reti derivanti.
    2.  Le  imprese  di  pesca  delle unita' indicate nell'allegato B
comunicano  per  iscritto  la  scelta  del  sistema aggiuntivo di cui
all'art.  3,  comma  4,  contestualmente alla consegna della licenza,
all'Autorita'  marittima  di  cui al comma 1 che provvede al rilascio
dell'autorizzazione  provvisoria comprensiva del sistema aggiuntivo e
priva del sistema reti derivanti.
    3.  Al fine dell'aggiornamento dell'archivio centrale informatico
e  del  rilascio  della nuova licenza di pesca, l'Autorita' marittima
competente   inoltra   alla   Direzione   generale  per  la  pesca  e
l'acquacoltura  le licenze ritirate, entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 1.