Art. 4. 1. L'Autorita' marittima dell'Ufficio di iscrizione delle unita' indicate nell'allegato A provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al ritiro delle relative licenze di pesca ed al contestuale rilascio di un'autorizzazione provvisoria per l'uso dei sistemi gia' autorizzati sulla licenza ritirata, ad esclusione delle reti derivanti. 2. Le imprese di pesca delle unita' indicate nell'allegato B comunicano per iscritto la scelta del sistema aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 4, contestualmente alla consegna della licenza, all'Autorita' marittima di cui al comma 1 che provvede al rilascio dell'autorizzazione provvisoria comprensiva del sistema aggiuntivo e priva del sistema reti derivanti. 3. Al fine dell'aggiornamento dell'archivio centrale informatico e del rilascio della nuova licenza di pesca, l'Autorita' marittima competente inoltra alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura le licenze ritirate, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.