Art. 5. 1. L'attivita' istruttoria per le finalita' del presente decreto e' effettuata dall'Autorita' marittima dell'Ufficio di iscrizione che ne comunica l'esito al Capo del compartimento marittimo competente. 2. Il Capo del compartimento marittimo competente, sulla base degli esiti istruttori di cui al precedente comma, provvede a richiedere alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura l'accreditamento finanziario necessario alla successiva diretta liquidazione delle misure al singolo avente diritto. 3. Le misure previste nel presente decreto ministeriale attuativo dell'art. 2 della legge 6 luglio 2002, n. 134 non costituiscono reddito. Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2002 Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura Scarpa Bonazza Buora Registrato alla Corte di conti il 28 ottobre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 91