Art. 5.
    1.  L'attivita' istruttoria per le finalita' del presente decreto
e' effettuata dall'Autorita' marittima dell'Ufficio di iscrizione che
ne comunica l'esito al Capo del compartimento marittimo competente.
    2.  Il  Capo  del  compartimento marittimo competente, sulla base
degli  esiti  istruttori  di  cui  al  precedente  comma,  provvede a
richiedere  alla  Direzione  generale  per  la pesca e l'acquacoltura
l'accreditamento   finanziario  necessario  alla  successiva  diretta
liquidazione delle misure al singolo avente diritto.
    3. Le misure previste nel presente decreto ministeriale attuativo
dell'art.  2  della  legge  6  luglio  2002, n. 134 non costituiscono
reddito.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  all'Organo di controllo per la
registrazione,   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 25 luglio 2002
                     Il Sottosegretario di Stato
               delegato per la pesca e l'acquacoltura
                        Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte di conti il 28 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro  n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio
n. 91