Art. 2.
  1.   Il   prefetto   di   Palermo   -   commissario  delegato,  per
l'espletamento  di  attivita'  tecniche  ed  amministrative  comunque
connesse  alla attuazione della presente ordinanza, puo' avvalersi di
4  unita'  di personale in servizio presso l'ufficio territoriale del
governo  di  Palermo. In favore del predetto personale e' autorizzata
la   corresponsione   di   compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario,  nel  limite  massimo  di  70 ore  mensili pro-capite,
ovvero,  qualora  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  di  una
indennita'  pari  al  20%  della  retribuzione  di  posizione  di cui
all'art.  21,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
  2.  L'art.  2 dell'ordinanza n. 3234/2002 e' soppresso e sostituito
dal seguente:
  "1. Il prefetto di Palermo commissario delegato, per l'espletamento
di  attivita'  tecniche  ed  amministrative  comunque  connesse  alla
attuazione  delle opere di cui al precedente articolo, puo' avvalersi
di  7  unita'  di personale in servizio presso l'ufficio territoriale
del   governo  di  Palermo.  In  favore  del  predetto  personale  e'
autorizzata  la  corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario,  nel  limite  massimo  di  70  ore mensili pro-capite,
ovvero,  qualora  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  di  una
indennita'  pari  al  20%  della  retribuzione  di  posizione  di cui
all'art.  21,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316".