Art. 2. 1. Il prefetto di Palermo - commissario delegato, per l'espletamento di attivita' tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione della presente ordinanza, puo' avvalersi di 4 unita' di personale in servizio presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. 2. L'art. 2 dell'ordinanza n. 3234/2002 e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il prefetto di Palermo commissario delegato, per l'espletamento di attivita' tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione delle opere di cui al precedente articolo, puo' avvalersi di 7 unita' di personale in servizio presso l'ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316".