Art. 4. 1. L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002, e' cosi' integrato: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 12-bis, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 32 e 33; legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni articoli 11, 13, 17 e 21; legge regionale n. 10/1991 articoli 8, 9 e 11; legge del 22 ottobre 1971, n. 865, art. 10; legge del 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche articoli 7, 20 comma 3, 24, 25 commi 1 e 2 e 30, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate; decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 12; legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35 e 40; legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, e disposizioni ivi richiamate. 2. E' autorizzata la deroga alle disposizioni di cui all'art. 21, commi 6 e 7, del decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152, e successive modifiche, con obbligo per il commissario delegato - presidente della regione siciliana di conseguire ai fini dell'uso dell'acqua, apposita autorizzazione dell'azienda unita' sanitaria locale con obbligo altresi' del pieno rispetto, in fase di utilizzo delle fonti, dei parametri chimici, fisici e batteriologici, dettati per il consumo umano.