Art. 4.
  1.  L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per
il  coordinamento  della protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002,
e' cosi' integrato:
    regio  decreto  11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche
ed  integrazioni articoli 7, 8, 9, 12-bis, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 32
e 33;
    legge   18  maggio  1989,  n.  183,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni articoli 11, 13, 17 e 21;
    legge regionale n. 10/1991 articoli 8, 9 e 11;
    legge del 22 ottobre 1971, n. 865, art. 10;
    legge del 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;
    legge  11  febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche articoli
7,  20  comma  3, 24, 25 commi 1 e 2 e 30, nonche' le disposizioni di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, per le parti strettamente collegate;
    decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 12;
    legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 15,
16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35 e 40;
    legge  regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, e disposizioni ivi
richiamate.
  2.  E'  autorizzata la deroga alle disposizioni di cui all'art. 21,
commi  6  e  7,  del  decreto  legislativo  11  marzo 1999, n. 152, e
successive  modifiche,  con  obbligo  per  il  commissario delegato -
presidente  della  regione  siciliana  di conseguire ai fini dell'uso
dell'acqua,  apposita  autorizzazione  dell'azienda  unita' sanitaria
locale  con  obbligo altresi' del pieno rispetto, in fase di utilizzo
delle  fonti, dei parametri chimici, fisici e batteriologici, dettati
per il consumo umano.