Art. 6.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle
iniziative  assunte  dal  commissario  delegato,  e  ad ogni rapporto
contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della presente ordinanza,
pertanto,  eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi,  inadempienze  o
contenzioso,   a  qualsiasi  titolo  insorgente,  non  gravano  sulle
disponibilita' finanziarie del predetto Dipartimento.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi