Art. 2.
  Al  fine  di  conseguire la concessione del contributo previsto dal
comma  2  dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze,
corredate dalla documentazione di cui al modello allegato al presente
decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero
delle  politiche  agricole e forestali - Dipartimento delle politiche
di  mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.