IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 138/01 del 24 gennaio
2001  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  denominazione  di  origine  protetta  "Val di Mazara" riferita
all'olio  extravergine  di  oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3,
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato   che   l'organismo   "Agroqualita'   Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l." risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma  7  dell'art.  53  della  legge  24  aprile  1998, n. 128, come
sostituito;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del citato articolo dell'art. 53, si e' avvalso del gruppo
tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma l
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai sensi del comma 1, dell'articolo 53, comma 4, come
sostituito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo    di   controllo   "Agroqualita'   Societa'   per   la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede
in  Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della
legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento
di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  -  legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma
1,  del  medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni
di  controllo,  previste  dall'articolo  10 del regolamento (CEE) del
Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Val di
Mazara" riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito
europeo  come  denominazione di origine protetta con regolamento (CE)
della Commissione n. 138/01 del 24 gennaio 2001.