Art. 3.
  L'organismo autorizzato "Agroqualita' Societa' per la certficazione
della   qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l."  dovra'  assicurare,
coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il
prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare
predetto  e  che sulle confezioni con le quali viene commercializzata
la  denominazione  "Val  di Mazara" riferita all'olio extravergine di
oliva,  venga  apposta  la  dicitura:  "Garantito dal Ministero delle
politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento
(CEE) 2081/92".