Art. 3. L'organismo autorizzato "Agroqualita' Societa' per la certficazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Val di Mazara" riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92".