Art. 4.
  L'organismo    autorizzato    "Agroqualita'    Societa'    per   la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l." non puo'
modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri
organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita'
di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano
di controllo per la denominazione di origine protetta "Val di Mazara"
riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso
il   Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  senza  il
preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo   comunica   ogni  variazione  concernente  gli  agenti
vigilatori  indicati nella documentazione presentata, la composizione
del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.