Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  l  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo "Agroqualita' Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l." e' tenuto ad adempiere a
tutte   le   disposizioni  complementari  che  l'autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.