Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. l ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.