Art. 6.
  L'organismo    autorizzato    "Agroqualita'    Societa'    per   la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l." comunica
con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore a trenta
giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione  di  origine protetta "Val di Mazara" riferita all'olio
extravergine   di   oliva,  anche  mediante  immissione  nel  sistema
informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.