Art. 7.
  L'organismo    autorizzato    "Agroqualita'    Societa'    per   la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l." immette
anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole
e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta
"Val  di  Mazara"  riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate
agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di  attuazione  di tali procedure
saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e
dall'art.  5,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione nel
cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della
denominazione  di  origine protetta "Val di Mazara" riferita all'olio
extravergine di oliva.