Art. 2. 1. L'organismo iscritto "SGS Italia S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.