Art. 2.
  1.  L'organismo iscritto "SGS Italia S.r.l." non puo' modificare la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,  il  proprio  manuale della qualita', le procedure di
controllo  cosi'  come  presentate  e  esaminate, senza il preventivo
assenso  dell'Autorita'  nazionale  competente  che lo stesso art. 14
individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2. La  mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo,
nonche'   l'esercizio   di  attivita'  che  risultano  oggettivamente
incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento di iscrizione
possono comportare la revoca della stessa.