Art. 3. L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo "SGS Italia S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2002 Il direttore generale: Abate