Art. 3.
  L'iscrizione  di  cui  al presente decreto decorre dalla data della
sua  emanazione  e  ha  durata  di anni tre, fatti salvi sopravvenuti
motivi   di   decadenza.   Nell'ambito   del   periodo  di  validita'
dell'iscrizione,   l'organismo  "SGS  Italia  S.r.l."  e'  tenuto  ad
adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 novembre 2002
                                         Il direttore generale: Abate