Art. 3. 1. Per l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si avvale, oltre che dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 della presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a societa' nel cui capitale vi e' la partecipazione dell'amministrazione comunale. 2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto tecnico, il Commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico composto da funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione altamente qualificati in numero non superiore a sei unita', nominati dal Commissario stesso. 3. Per le medesime finalita' il Commissario delegato puo' conferire incarichi specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative nel limite di tre unita'. 4. I compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 3 ed ai componenti del Comitato di cui al comma 2, sono stabiliti dal Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 5. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di retribuzione di posizione in godimento, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 6. Il Commissario delegato e', inoltre, autorizzato ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni delle societa' di cui al comma 1.