Art. 3.
  1.  Per  l'esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si
avvale,  oltre  che  dei  soggetti  attuatori di cui all'art. 1 della
presente  ordinanza,  di  un  ufficio  costituito  da dieci unita' di
personale,   anche   con   qualifica   dirigenziale   ed  equiparata,
appartenente  ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a societa'
nel   cui  capitale  vi  e'  la  partecipazione  dell'amministrazione
comunale.
  2. Per la valutazione dei progetti, e per ogni esigenza di supporto
tecnico,   il   Commissario   delegato   si  avvale  di  un  comitato
tecnico-scientifico  composto da funzionari pubblici ed esperti anche
estranei  alla  pubblica  amministrazione  altamente  qualificati  in
numero non superiore a sei unita', nominati dal Commissario stesso.
  3. Per le medesime finalita' il Commissario delegato puo' conferire
incarichi  specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche,
giuridiche e amministrative nel limite di tre unita'.
  4.  I  compensi  spettanti ai soggetti attuatori di cui all'art. 1,
comma  3  ed  ai  componenti  del  Comitato  di  cui al comma 2, sono
stabiliti   dal   Commissario   delegato   all'atto  della  nomina  o
dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione
degli interventi di cui alla presente ordinanza.
  5.  Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  a  corrispondere al
personale dell'ufficio di cui al comma 1, compensi per prestazioni di
lavoro  straordinario  fino  ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero,
qualora   si  tratti  di  personale  con  qualifica  dirigenziale  ed
equiparata,  un  compenso  non  superiore  al  30% dell'indennita' di
retribuzione  di  posizione  in  godimento,  a  valere  sulle risorse
attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza.
  6.  Il  Commissario  delegato e', inoltre, autorizzato ad avvalersi
dei servizi e delle prestazioni delle societa' di cui al comma 1.