Art. 4. 1. Il Commissario delegato dispone, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate e destinate alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi. 2. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di contabilita' di stato.