Art. 4.
  1.  Il  Commissario  delegato  dispone,  nel  periodo  temporale di
vigenza  dello  stato  di  emergenza,  per l'esecuzione dell'incarico
conferito,  delle risorse finanziarie, comunque assegnate e destinate
alla  realizzazione  degli  interventi  e  dei  compiti  di  cui alla
presente  ordinanza,  predisponendo  tutti  gli  atti  necessari  per
l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi.
  2.  Il  Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare le spese
sostenute  per le attivita' di cui alla presente ordinanza secondo le
modalita' previste dalla vigente normativa in materia di contabilita'
di stato.