Art. 4. Modificazioni del testo integrato 4.1. All'art. 20, comma 20.2, del testo integrato, le parole: "sono pubblicati dall'Autorita' all'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso", sono sostituite dalle parole: "sono pubblicati dall'Autorita' all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso". 4.2. All'art. 22, comma 22.5, del testo integrato, le parole: "e' pubblicata dall'Autorita' all'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso", sono sostituite dalle parole: "e' pubblicata dall'Autorita' all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso". 4.3. All'art. 26, comma 26.1, lettera b), del testo integrato, la parola: "bimestre", e' sostituita con la parola: "trimestre".