Art. 4.
                  Modificazioni del testo integrato
  4.1. All'art. 20, comma 20.2, del testo integrato, le parole: "sono
pubblicati  dall'Autorita'  all'inizio di ciascun bimestre qualora si
registrino  variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del
parametro  Vt,  rispetto  al valore applicato nel bimestre in corso",
sono   sostituite   dalle  parole:  "sono  pubblicati  dall'Autorita'
all'inizio  di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in
aumento  o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al
valore applicato nel trimestre in corso".
  4.2.  All'art.  22, comma 22.5, del testo integrato, le parole: "e'
pubblicata  dall'Autorita'  all'inizio di ciascun bimestre qualora si
registrino  variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del
parametro  Vt,  rispetto  al valore applicato nel bimestre in corso",
sono   sostituite   dalle   parole:   "e'  pubblicata  dall'Autorita'
all'inizio  di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in
aumento  o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al
valore applicato nel trimestre in corso".
  4.3.  All'art.  26, comma 26.1, lettera b), del testo integrato, la
parola: "bimestre", e' sostituita con la parola: "trimestre".