Art. 3.
  1.  Il  coordinatore  scientifico  del  programma  cofinanziato  e'
responsabile  dell'attuazione  del  programma  stesso nei tempi e nei
modi indicati all'atto della presentazione della domanda.
  2.  I  soggetti  proponenti  si  impegnano,  in solido con tutte le
unita'  di  ricerca  partecipanti,  ad  eseguire  nei  confronti  del
Ministero   le   attivita'   indicate   nei  prospetti  appositamente
predisposti,   assicurando   l'operativita'   del   programma   e  la
valutazione dei risultati attesi.
  3.   Il   Ministero  risponde  esclusivamente  dell'erogazione  del
contributo  assegnato  ed  e'  esente  da  ogni  responsabilita'  nei
confronti  degli  assegnatari  e  dei proponenti nonche' dei terzi in
genere,  per  fatti  o  situazioni  derivanti  dall'attuazione  delle
suindicate attivita'.
  4.  Il  Ministero  puo' autorizzare il recesso di un proponente dal
programma  se  accettato  da tutti gli altri, a meno che tale recesso
non  modifichi  le  condizioni in base alle quali il finanziamento e'
stato  erogato  e  sempreche'  gli  altri  proponenti  assicurino  la
continuazione  in solido del programma e la possibilita' di valutarne
i risultati ottenuti.
  5.  I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del
MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi
non vengano realizzati secondo le condizioni previste.