Art. 3. 1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato e' responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda. 2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unita' di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attivita' indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operativita' del programma e la valutazione dei risultati attesi. 3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed e' esente da ogni responsabilita' nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonche' dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attivita'. 4. Il Ministero puo' autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento e' stato erogato e sempreche' gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilita' di valutarne i risultati ottenuti. 5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.