Art. 2. La polizza di cui all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, con le modifiche disposte dall'art. 2 del provvedimento dell'ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999 entrambi citati nelle premesse del presente provvedimento. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2002 Il presidente: Giannini