Art. 2.
  La  polizza  di  cui  all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le
condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre
1984,  con  le  modifiche  disposte  dall'art.  2  del  provvedimento
dell'ISVAP  n.  1416  del  28  dicembre  1999  entrambi  citati nelle
premesse del presente provvedimento.
  Il  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 dicembre 2002
                                              Il presidente: Giannini