IL DIRETTORE GENERALE
                    per la pesca e l'acquacoltura
  Vista la legge n. 29/1993, e successive modifiche;
  Visto   il   decreto  ministeriale  15  marzo  2002,  e  successive
modifiche,  recante  le  modalita'  di  attuazione  delle  misure  di
costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  consentire  agli  interessati
l'integrazione  della  documentazione  richiesta ai sensi del decreto
ministeriale 18 settembre 2002;
  Ritenuto   opportuno   inserire   nei   singoli   provvedimenti  di
concessione  del contributo, le date relative all'inizio e al termine
dei lavori;
  Vista  la  graduatoria  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 24
settembre 2002;
  Tenuto  conto  che  la predetta graduatoria e' tesa ad accertare il
possesso dei requisiti dell'iminissione al contributo;
  Valutato  che  il contributo deve essere contenuto nei limiti delle
disponibilita' economiche complessive;
  Considerato   che  le  disponibilita'  economiche  complessive  non
consentono di corrispondere il contributo a tutti i progetti inerenti
le unita' utilmente collocati in graduatoria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   ciascun   provvedimento  di  concessione  del  contributo  per
costruzione  di  nuove  navi  o  di  ammodernamento di navi esistenti
destinato  all'esercizio dell'attivita' di pesca, saranno indicate le
date di inizio e di termine dei lavori.