IL DIRETTORE GENERALE per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge n. 29/1993, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, recante le modalita' di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti; Tenuto conto della necessita' di consentire agli interessati l'integrazione della documentazione richiesta ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2002; Ritenuto opportuno inserire nei singoli provvedimenti di concessione del contributo, le date relative all'inizio e al termine dei lavori; Vista la graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002; Tenuto conto che la predetta graduatoria e' tesa ad accertare il possesso dei requisiti dell'iminissione al contributo; Valutato che il contributo deve essere contenuto nei limiti delle disponibilita' economiche complessive; Considerato che le disponibilita' economiche complessive non consentono di corrispondere il contributo a tutti i progetti inerenti le unita' utilmente collocati in graduatoria; Decreta: Art. 1. In ciascun provvedimento di concessione del contributo per costruzione di nuove navi o di ammodernamento di navi esistenti destinato all'esercizio dell'attivita' di pesca, saranno indicate le date di inizio e di termine dei lavori.