Art. 2. Incrementi della retribuzione minima mensile 1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti ENEA derivante dalla applicazione dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002, e' incrementata nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate: a) dal 1 luglio 2000: Euro 42,49; b) dal 1 gennaio 2001: Euro 70,81. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2001 e a valere dal 2002, nella retribuzione minima sono conglobate le seguenti componenti retributive: a) l'EAR di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.c), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002; b) il meccanismo di variazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.e), dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. A seguito dei predetti conglobamenti, la struttura della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4 dicembre 2002 cessa di ricomprendere gli istituti retributivi di cui alle lettere A.c) e A.e) dello stesso art. 2, comma 1. 3. Per effetto degli incrementi definiti al comma 1 e del conglobamento operato dal comma 2, il nuovo valore della retribuzione minima lorda mensile dei dirigenti ENEA e' rideterminato, a decorrere dal 31 dicembre 2001 e a valere dal 2002, in Euro 3.366,56.