Art. 2.
            Incrementi della retribuzione minima mensile
    1.  La  retribuzione  minima mensile dei dirigenti ENEA derivante
dalla  applicazione dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di
lavoro  relativo  al  quadriennio  normativo  1998-2001 ed al biennio
economico  1998-1999  stipulato  il  4 dicembre 2002, e' incrementata
nelle  seguenti  misure  lorde  mensili  con  decorrenza  dalle  date
sottoindicate:
      a) dal 1 luglio 2000: Euro 42,49;
      b) dal 1 gennaio 2001: Euro 70,81.
    2.  A  decorrere  dal 31 dicembre 2001 e a valere dal 2002, nella
retribuzione   minima   sono   conglobate   le   seguenti  componenti
retributive:
      a) l'EAR  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  A.c),  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo al quadriennio
normativo  1998-2001  ed  al biennio economico 1998-1999 stipulato il
4 dicembre 2002;
      b) il  meccanismo  di  variazione automatica di cui all'art. 2,
comma 1, lettera A.e), dello stesso contratto collettivo nazionale di
lavoro.
    A   seguito   dei  predetti  conglobamenti,  la  struttura  della
retribuzione  di  cui  all'art.  2, comma 1, del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio  economico  1998-1999  stipulato  il 4 dicembre 2002 cessa di
ricomprendere  gli  istituti  retributivi  di cui alle lettere A.c) e
A.e) dello stesso art. 2, comma 1.
    3.  Per  effetto  degli  incrementi  definiti  al  comma  1 e del
conglobamento operato dal comma 2, il nuovo valore della retribuzione
minima lorda mensile dei dirigenti ENEA e' rideterminato, a decorrere
dal 31 dicembre 2001 e a valere dal 2002, in Euro 3.366,56.