Art. 3.
               Effetti dei nuovi trattamenti economici
    1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno
effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di quiescenza,
normale   e   privilegiato,   sul   trattamento   di  fine  servizio,
sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute
assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
    2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e 2  hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del presente biennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti  dalle  disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli
effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva
di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.