IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo 2,  nella  parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2002,
relativo  alla  protezione  transitoria accordata a livello nazionale
alla  denominazione  "Fior di latte Appennino meridionale", trasmessa
alla  Commissione  europea per la registrazione come denominazione di
origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 che ha sostituito l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni  sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che le disposizioni di cui all'art. 53, come sostituito,
relativamente  ai  controlli,  debbano trovare applicazione anche per
quelle  denominazioni  le  quali,  essendo  state  trasmesse  per  la
registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a
livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;
  Visto  il  comma 1  del suddetto art. 53, come sostituito, il quale
individua   nel   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali
l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Visto  il  decreto  29 aprile 2002 di autorizzazione dell'organismo
SGS ICS S.r.l. ad effettuare i controlli sulla denominazione "Fior di
latte Appennino meridionale";
  Visto il decreto 25 novembre 2002, con il quale l'organismo SGS ICS
S.r.l. e' stato cancellato dall'elenco degli organismi privati di cui
al  comma 1,  dell'art.  53, come sostituito, ed e' stato revocato il
provvedimento  autorizzatorio  rilasciato  all'organismo medesimo per
effettuare  i  controlli sulla denominazione "Fior di latte Appennino
meridionale";
  Visto il decreto 22 novembre 2002, con il quale l'organismo "S.G.S.
Italia  S.r.l."  e'  stato  iscritto  nell'elenco  degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protette (D.O.P.),
le  indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.) e le attestazioni di
specificita'  (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi dell'art. 53, comma 7, come sostituito;
  Vista   l'indicazione   espressa   dal   Comitato  promotore  della
registrazione  della  D.O.P.  "Fior  di latte Appennino meridionale",
quale associazione richiedente la registrazione, che preso atto della
cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo
SGS   ICS   S.r.l.  e  della  conseguente  revoca  del  provvedimento
autorizzatorio,  ha  ritenuto  di  segnalare  l'organismo  SGS Italia
S.r.l.,  con  sede  in  Milano,  via  Gaspare  Gozzi,  1/a, in quanto
iscritto  nell'elenco  citato  con  il  decreto  22 novembre  2002 in
precedenza richiamato;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerata  la necessita' di assicurare continuita' alle attivita'
di  controllo  svolte  sulla  denominazione  "Fior di latte Appennino
meridionale" gia' espletate dall'organismo SGS ICS S.r.l informandone
il consumatore;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  comma  1  del  citato art. 53, come sostituito, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  citato  comma  1  dell'art.  53, come
sostituito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   certificazione  "SGS  Italia  S.r.l.",  iscritto
nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione
di  origine  protetta  (D.O.P.),  la  indicazione geografica protetta
(I.G.P.)  e l'attestazione di specificita' (S.T.G.), istituito presso
il  Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art.
53,  comma  7,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.   14   della   legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee,   legge
comunitaria  1999,  e' autorizzato, ai sensi del citato art. 53, come
sostituito,  ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art.
10   del   regolamento   (CEE)   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la
denominazione   "Fior   di  latte  Appennino  meridionale",  protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1 marzo
2002.