Art. 4. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione comunitaria in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "S.G.S. Italia S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.