Art. 4.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda
di registrazione comunitaria in argomento. Nell'ambito del periodo di
validita'   dell'autorizzazione,  l'organismo  di  controllo  "S.G.S.
Italia  S.r.l."  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le disposizioni
complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, decida di impartire.