Art. 3.
                            Finanziamento
  Il  finanziamento  massimo  accordabile  per l'acquisizione di ogni
singolo  veicolo e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che
fa  parte  integrante  del  presente decreto. Tale finanziamento puo'
essere  cumulato,  salvo  se diversamente disposto, da altre fonti di
finanziamento,  fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o
di locazione finanziaria del veicolo, IVA esclusa.