Art. 3. Finanziamento Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo e' descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento puo' essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o di locazione finanziaria del veicolo, IVA esclusa.