Art. 7.
                        Copertura finanziaria
  Al  fine  della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui
ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  e'  autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa
depositi  e  prestiti  le  risorse  finanziarie  di cui ai due limiti
d'impegno  previsti  dall'art.  4,  comma  19, della legge 9 dicembre
1998, n. 426.