Art. 7. Copertura finanziaria Al fine della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui ai due limiti d'impegno previsti dall'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.