IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento  alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio
1991  e  26 luglio  1993,  adottati di concerto con il Ministro della
sanita',  con  i  quali  sono  state  dettate specifiche disposizioni
tecniche  per  il  condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del
tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste  le  richieste  presentate  dalle  ditte E.T.I. S.p.a., Gutab
S.a.s,  Philip  Morris Italia S.p.a., JT lnternational Italia S.r.l.,
Gallaher Italia S.r.l., Heintz Van Landewyck S.a.r.l., Vector Tobacco
Inc,  Vandewood  Italia  S.r.l.,  Cigar & Tobacco Italy S.r.l., Mizar
S.r.l.,  Diplomatico  Cigars  S.r.l.,  Diadema S.p.a., I.T.A. S.r.l.,
B.A.T.  Italia S.p.a., Maga Team S.r.l., Pipe Brebbia S.r.l., Eurotab
S.p.a.  e  Altadis  U.S.A. Inc. intese ad ottenere l'iscrizione nella
tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella tabella A - sigarette, e
nella   tabella   B   -  sigari  e  sigaretti,  allegate  al  decreto
direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi di vendita al pubblico per
kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;
  Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13 luglio   1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie  marche  di  tabacchi lavorati
nazionali  ed esteri di provenienza UE ed extra UE, in conformita' ai
prezzi  indicati  nelle  citate  richieste, nelle classificazioni dei
prezzi  di  vendita di cui alle tabelle A, B e C allegate al predetto
decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
    Ritenuto,  infine,  che  occorre  provvedere,  su richiesta delle
ditte  JT  International  Italia  S.r.l., E.T.I S.p.a., B.A.T. Italia
S.p.a.,  Maga  Team S.r.l, Eurotab S.p.a e I.T.A. S.r.l. al cambio di
denominazione  di  alcune  marche di tabacchi lavorati, alla modifica
del  contenuto  dichiarato  di nicotina e condensato di tre marche di
sigarette  nonche'  alla  radiazione  di  alcune  marche  di  sigari,
sigaretti  e tabacco da fiuto, gia' iscritte nella tariffa di vendita
al pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Nella  tabella  A  -  sigarette  -  e  nella tabella B - sigari e
sigaretti  -  allegate  al  decreto  direttoriale  19 dicembre 2001 e
successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al
pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

          ---->  Vedere TABELLA a Pag. 16 della G.U.  <----