Art. 2.
                   Composizione della commissione
  1.  La  commissione  e'  nominata dal Ministro dell'ambiente, ed e'
composta da:
    a) tre  membri designati dal Ministro dell'ambiente tra cui viene
scelto il presidente;
    b) tre  membri designati dal Ministro delle attivita' produttive,
tra cui viene scelto il vice presidente con funzioni vicarie;
    c) tre membri designati dal Ministro della salute.