Art. 2. Composizione della commissione 1. La commissione e' nominata dal Ministro dell'ambiente, ed e' composta da: a) tre membri designati dal Ministro dell'ambiente tra cui viene scelto il presidente; b) tre membri designati dal Ministro delle attivita' produttive, tra cui viene scelto il vice presidente con funzioni vicarie; c) tre membri designati dal Ministro della salute.