Art. 4. Modalita' operative della commissione 1. La commissione e' convocata dal presidente con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Le riunioni della commissione sono efficaci nel caso in cui siano presenti la meta' piu' uno dei membri di cui all'art. 2. La commissione si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 2. La commissione adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento interno.