Art. 4.
                Modalita' operative della commissione
  1.  La  commissione e' convocata dal presidente con un preavviso di
almeno  cinque  giorni lavorativi. Le riunioni della commissione sono
efficaci  nel caso in cui siano presenti la meta' piu' uno dei membri
di  cui  all'art.  2.  La  commissione  si  esprime a maggioranza dei
presenti  aventi diritto di voto. In caso di parita', prevale il voto
del presidente.
  2.   La  commissione  adotta,  nella  prima  riunione,  il  proprio
regolamento interno.