Art. 10.
                     Regione e Province autonome
   1.  Per  la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del
presente  decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo
21,  comma  20-bis  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, introdotto
dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
   2.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle province autonome di
Trento  e  Bolzano  previste,  rispettivamente,  dall'articolo  8 del
decreto  del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
433 e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio  1983,  n.  89,  come modificato dall'articolo 6 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei Conti per la
registrazione.
   Roma, 28 febbraio 2002
                                                 Il Ministro: Moratti
   Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2002
   Ufficio  di  controllo  preventivo  sui ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 76