Art. 2.
                  Criteri di nomina dei Presidenti
   1.  Il Presidente e' nominato tra il personale dirigente e docente
della  scuola  secondaria  superiore,  secondo  il seguente ordine di
precedenza:
   a)   dirigenti   di   istituti   statali  d'istruzione  secondaria
superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali
e  degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei
quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
   b)  docenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato di
istituti  statali  d'istruzione  secondaria superiore compresi in una
graduatoria  di  merito  nei  concorsi per dirigente scolastico nelle
scuole secondarie superiori;
   c)  docenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato di
istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto
o  svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle
scuole d'istruzione secondaria superiore;
   d)  docenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato di
istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto
o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente
scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
   e)  docenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato di
istituti  statali  di  istruzione  secondaria superiore con almeno 10
anni di servizio di ruolo.
   2.  Nel  rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma,
le   nomine,   per  i  dirigenti  scolastici  e  i  docenti,  vengono
effettuate,  prioritariamente,  su  commissioni  d'esame comprendenti
indirizzi  dell'ordine  scolastico  cui appartiene l'Istituto sede di
servizio dell'aspirante.