Art. 3.
             Fasi territoriali di nomina dei Presidenti
   1.  Le  nomine  dei  Presidenti  sono effettuate seguendo le sotto
elencate fasi territoriali:
   A.  per  i dirigenti scolastici d'istituto d'istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali
e  degli  Educandati  femminili  e i dirigenti scolastici di istituti
comprensivi  nei  quali  funzionino  corsi  di  istruzione secondaria
superiore:
   a) nei Comuni della regione di servizio, nell'ordine di preferenze
espresse;
   b) d'ufficio, in altri comuni della provincia di servizio, ove non
sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
   B.  per  i  docenti aventi titolo alla nomina a Presidente, di cui
alle lettere b), c), d), e), dell'articolo 2:
   c) nei Comuni della regione di servizio, nell'ordine di preferenza
espressa;
   C. per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a
Presidente;
   d)  d'ufficio,  nei  Comuni della regione di servizio, ove non sia
stata   possibile   la   nomina   sulle   preferenze  espresse,  ne',
limitatamente  ai  dirigenti,  la nomina d'ufficio nella provincia di
servizio;
   2.  Relativamente  alle  fasi  di  cui al comma 1, lettere b), d),
l'ordine  di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza,
utilizzata  per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni
della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per
l'assegnazione  d'ufficio.  Ove  si  renda  necessario procedere alla
nomina  fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione
viene  disposta  secondo  l'ordine di vicinanza tra le province della
Regione,  secondo  le  tabelle  utilizzate  per  i  trasferimenti del
personale dirigente della scuola.