Art. 4.
                 Preferenze a parita' di condizioni
   1.   La  preferenza  nella  nomina,  a  parita'  di  situazione  e
nell'ambito  di  ciascuna fase territoriale di nomina di cui all'art.
3, e' determinata dall'anzianita' di servizio di ruolo, compresa, per
i  dirigenti  scolastici,  quella maturata nel precedente servizio di
ruolo in qualita' di docente.
   A  parita'  di  tutte  le condizioni, la preferenza e' determinata
dall'anzianita' anagrafica.