Il MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITa' E DELLA RICERCA

   Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   Vista  la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.  323,  con  il  quale  e' stato emanato il regolamento applicativo
della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
   Visto  il  D.P.R.  n.  347  del  6  novembre 2000 recante norme di
organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  20  del  28 febbraio 2002(*)
concernente le modalita' di svolgimento della 1u' e 2u' prova scritta
degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 2001-2002;
   Visto  il  decreto  ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente  le  caratteristiche  formali  generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18 settembre 1998,
relativo  alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
   Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2002)",  che  all'art.  22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
   Visto  l'art.  252, comma 8, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, per
il  quale  le  commissioni  di  esame nei Conservatori di musica sono
composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
   Visto  il  decreto  ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002, prot. n.
311,  con  il  quale  sono  state  indicate  le materie oggetto della
seconda prova scritta;
   Visto  il  decreto  ministeriale  21 del 28 febbraio 2002, recante
criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei
componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n. 9 del 25 gennaio 2002, con il
quale  e'  stato  determinato il numero dei componenti le commissioni
d'esame;
   Ravvisata  l'esigenza  di  dettare disposizioni per lo svolgimento
degli  esami  di  Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai
sensi  dell'art.  278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297 e
confermate  dal 1o comma dell'art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234,
per l'anno scolastico 2001-2002;

                              Decreta:

   Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di  istruzione  secondaria  superiore, nelle classi sperimentali gia'
autorizzate  ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297  e  confermate dal primo comma dell'art. 1 del D.M. 26
giugno   2000,   n.  234,  e'  disciplinato,  per  l'anno  scolastico
2001-2002, come segue.
                               Art. 1.
                          Candidati esterni
   1.  I  candidati  esterni non possono sostenere gli esami di Stato
negli  istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione
di  sperimentazione  che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura
curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
   abbiano  frequentato  classi  sperimentali  nella  medesima scuola
statale  o  paritaria  ove intendono presentare domanda di iscrizione
agli  esami  di  Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta
classe;
   chiedano  di  sostenere  gli  esami  di  Stato presso gli istituti
statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici.
In  tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti,
sostengono  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari, sui programmi
approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;
   chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o
paritari  in  cui  e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca",
sempreche'  abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un
corso  sperimentale  relativo al medesimo progetto presso istituzioni
scolastiche  dello  stesso  ordine  di studi di quello cui appartiene
l'istituto sede d'esame.
   2.  Limitatamente  all'anno  scolastico 2001-2002, i candidati che
nel  decorso  anno  scolastico  hanno  sostenuto  con  esito negativo
l'esame  di  Stato  di  istituto  magistrale, in considerazione della
estinzione  del  predetto  ordine  di  studio, possono essere ammessi
all'esame  di Stato in istituti in cui siano attivate sperimentazioni
ad  indirizzo socio-psico-pedagogico. I suddetti candidati sostengono
l'esame  preliminare  solo  sulle  materie  o  parti di programma non
coincidenti con quelle del corso di studio gia' seguito.