Il MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITa' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425; Visto il D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000 recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione; Visto il decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002(*) concernente le modalita' di svolgimento della 1u' e 2u' prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001-2002; Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto l'art. 252, comma 8, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni; Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002, prot. n. 311, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta; Visto il decreto ministeriale 21 del 28 febbraio 2002, recante criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297 e confermate dal 1o comma dell'art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2001-2002; Decreta: Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, e' disciplinato, per l'anno scolastico 2001-2002, come segue. Art. 1. Candidati esterni 1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni: abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale o paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreche' abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale relativo al medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dello stesso ordine di studi di quello cui appartiene l'istituto sede d'esame. 2. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002, i candidati che nel decorso anno scolastico hanno sostenuto con esito negativo l'esame di Stato di istituto magistrale, in considerazione della estinzione del predetto ordine di studio, possono essere ammessi all'esame di Stato in istituti in cui siano attivate sperimentazioni ad indirizzo socio-psico-pedagogico. I suddetti candidati sostengono l'esame preliminare solo sulle materie o parti di programma non coincidenti con quelle del corso di studio gia' seguito.