Art. 2.
               Validita' e corrispondenza dei diplomi
        per la sperimentazione di ordinamento e di struttura
   1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi
dell'art.  278  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297 e
confermati  dall'art.  1  - primo comma - del Decreto Ministeriale 26
giugno  2000,  n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
   2.  Il  diploma  conseguito  al  termine  di  un  corso  di studio
quinquennale    ad   indirizzo   artistico   e'   comprensivo   anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  valido,  pertanto, per
l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
   3.  Con  il decreto n. 2 del 9 gennaio 2002, che ha individuato la
materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n. 9 del
25  gennaio  2002,  che  ha  determinato  il numero dei componenti le
commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e
sperimentali,  sono  stati  indicati  gli  istituti presso i quali si
svolgono  esami  di  Stato,  a conclusione dei corsi sperimentali e i
titoli  di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base
alle  corrispondenze  stabilite,  ai  sensi dell'art. 279 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.