Art. 2. Validita' e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura 1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1 - primo comma - del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari. 2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico e' comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria. 3. Con il decreto n. 2 del 9 gennaio 2002, che ha individuato la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n. 9 del 25 gennaio 2002, che ha determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.