Art. 6. Adempimenti preliminari delle Commissioni 1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti: - esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati: - riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo; - esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio. 2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.