Art. 6.
              Adempimenti preliminari delle Commissioni
   1.  Nelle  scuole legalmente riconosciute e pareggiate, abbinate a
classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due
giorni  prima  dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto
riscontro   dei   progetti   sperimentali  attuati.  A  tal  fine  le
Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
   - esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2
dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998,  n.  323,  con  particolare  riferimento ai contenuti specifici
della  sperimentazione  e  ai  risultati  raggiunti in relazione agli
obiettivi prefissati:
   -   riscontro   di   eventuali   lavori  realizzati  dagli  alunni
singolarmente o in gruppo;
   -  esame  di  tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla
carriera   scolastica   di   ciascun  alunno,  rilevata  dal  credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
   2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al
precedente  comma,  le  Commissioni  si  insediano  il  giorno  prima
dell'inizio delle prove scritte.